1) conoscere i precedenti affidatari del servizio di riscossione, nonché le relative percentuale di riscossione.
IN ATTESA DEI DATI DA PARTE DEI COMUNI, SI PUBBLICHERA' DOCUMENTAZIONE NELLA SEZIONE DI GARA.
2) chiarire meglio l’art. 5 comma 6 del capitolato speciale in particolare cosa si intende per seconda notifica (rinotifica, intimazione, procedura cautelare, procedure esecutiva, ecc.) e come si concilia questa previsione con le indicazioni previste all’art. 6 comma 3 del capitolato speciale.
IL COMMA 6 DELL’ART. 5 STATUISCE CHE «IL COMUNE SARÀ TENUTO A RIMBORSARE AL CONCESSIONARIO LA SPESE SOSTENUTE PER LA PRIMA NOTIFICA, OVE REGOLARMENTE EFFETTUATA, MA AVRÀ LA POSSIBILITÀ DI LIMITARE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’EVENTUALE SECONDA NOTIFICA, SULLA BASE DEL NUMERO DEI C.A.D. COMPLESSIVAMENTE EMESSI IN RELAZIONE AGLI ATTI EMESSI DAL CONCESSIONARIO, OVE SIANO SUPERIORI AL TRENTA PER CENTO DEGLI ATTI NOTIFICATI».
PER SECONDA NOTIFICA SI INTENDE L’EVENTUALE NOTIFICA AI SENSI DELL’ART. 140 C.P.C., A CUI SARÀ NECESSARIO PROCEDERE NEL CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE LA CONSEGNA DEGLI ATTI O IN CASO DI IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO, CHE PRESUPPONE L’INVIO DEL C.A.D. DA PARTE DEL POSTINO, DI CUI RISULTA COME MITTENTE FORMALE IL COMUNE O IL CONCESSIONARIO, TENUTO A FARSI CARICO DELLE RELATIVE SPESE.
UNA PERCENTUALE MOLTO ELEVATA DI NOTIFICHE EFFETTUATE CON DOPPIA RACCOMANDATA VIENE CONSIDERATA COME ESPRESSIONE DI UN POSSIBILE MANCATO AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA, CHE SI INTENDE DISINCENTIVARE, IN CONSIDERAZIONE DEL MAGGIOR COSTO RAPPRESENTATO PER IL COMUNE IN CASO DI SUCCESSIVA MANCATA RISCOSSIONE DEL CREDITO
IL COMMA 3 DELL’ART. 6 STATUISCE, INVECE, CHE «IN CASO DI PERSISTENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA, SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DELL’INGIUNZIONE ED IN ASSENZA DI OPPOSIZIONE/SOSPENSIONE, OVVERO IN CASO DI SUA ESECUTIVITÀ, TRASCORSI I TERMINI DI LEGGE, IL CONCESSIONARIO DARÀ CORSO ALL’ESECUZIONE SUI BENI DEI DEBITORI MOROSI, DANDO IN OGNI CASO LA PRECEDENZA ALL’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI (FERMO AMMINISTRATIVO SUI BENI MOBILI REGISTRATI ED EVENTUALE ISCRIZIONE DI IPOTECA) E DELLE MISURE ESECUTIVE NEI CONFRONTI DEI RAPPORTI ECONOMICI (PIGNORAMENTO DELLA RETRIBUZIONE O DEGLI EVENTUALI CREDITI VERSO TERZI NEI TERMINI PREVISTI PER LEGGE), LASCIANDO COME ULTIMA TIPOLOGIA DI AZIONE IL PIGNORAMENTO MOBILIARE E IMMOBILIARE».
TALE DISPOSIZIONE DISCIPLINA LE MODALITÀ DI ESECUZIONE SUI DEBITORI MOROSI, PREFERENDO, IN PRIMO LUOGO, LE MISURE CAUTELARI E LASCIANDO COME ULTIMA TIPOLOGIA DI AZIONE I VARI TIPI DI PIGNORAMENTO, CHE COMPORTANO UNA PROCEDURA PIÙ DISPENDIOSA IN TERMINI ECONOMICI E LA MAGGIOR PARTE DELLE VOLTE NON UTILE A SODDISFARE IL CREDITO (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PIGNORAMENTO MOBILIARE).
TALE DISPOSIZIONE NON SI PONE QUINDI IN CONTRASTO CON QUANTO DISCIPLINATO DALL’ART. 5, COMMA 6, CHE ATTIENE AD UNA DIFFERENTE FATTISPECIE, ESSENDO FINALIZZATO A CONTENERE L’UTILIZZO DEL C.A.D. COME STRUMENTO DI NOTIFICA, IN CASO DI UTILIZZO DELLA RACCOMANDATA A.R. QUALE STRUMENTO DI NOTIFICA.
3)conoscere se le attività previste all’art. 6 comma 3 e 4 del capitolato speciale sono tutte obbligatorie nella sequenza indicata e che il pignoramento mobiliare dovrà essere attivato per tutte le posizioni in carico.
L’ART. 6, COMMI 3 E 4 STATUISCE QUANTO SEGUE:
«3. IN CASO DI PERSISTENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA, SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DELL’INGIUNZIONE ED IN ASSENZA DI OPPOSIZIONE/SOSPENSIONE, OVVERO IN CASO DI SUA ESECUTIVITÀ, TRASCORSI I TERMINI DI LEGGE, IL CONCESSIONARIO DARÀ CORSO ALL’ESECUZIONE SUI BENI DEI DEBITORI MOROSI, DANDO IN OGNI CASO LA PRECEDENZA ALL’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI (FERMO AMMINISTRATIVO SUI BENI MOBILI REGISTRATI ED EVENTUALE ISCRIZIONE DI IPOTECA) E DELLE MISURE ESECUTIVE NEI CONFRONTI DEI RAPPORTI ECONOMICI (PIGNORAMENTO DELLA RETRIBUZIONE O DEGLI EVENTUALI CREDITI VERSO TERZI NEI TERMINI PREVISTI PER LEGGE), LASCIANDO COME ULTIMA TIPOLOGIA DI AZIONE IL PIGNORAMENTO MOBILIARE E IMMOBILIARE.
4. IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ ESECUTIVE/CAUTELARI NELLA SEQUENZA SOPRA INDICATA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONCESSIONARIO COSTITUISCE GIUSTIFICATO MOTIVO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL COMUNE, FATTO SALVO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DERIVANTE DALL’EVENTUALE MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE/UTENTE, CHE NON POTRÀ IN OGNI CASO FORMARE OGGETTO DI RICHIESTA DI DISCARICO DA PARTE DELL’AFFIDATARIO».
CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE CAUTELARI/ESECUTIVI INDIVIDUATE NELLE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONO, SI EVIDENZIA CHE IL CRITERIO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ IVI INDICATA COSTITUISCE UNA SEQUENZA CHE L’AFFIDATARIO DOVRÀ SEMPRE RISPETTARE, SALVA DIVERSA PROCEDURA CONCORDATA CON IL COMUNE CREDITORE. IL PIGNORAMENTO MOBILIARE E IMMOBILIARE È PREVISTO COME ULTIMA AZIONE E DOVRÀ ESSERE SVOLTO, NEL RISPETTO DEI REQUISITI DETTATI PER LEGGE, NEL CASO LE PRECEDENTI AZIONI NON ABBIANO DATO ESITO POSITIVO O NON ABBIANO POTUTO ESSERE SVOLTE PER MANCANZA DI BENI AGGREDIBILI.
NELLA STESSA OTTICA DI TUTELA DEI COMUNI, È STATA INSERITA LA SANZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO CHE NON RISPETTI LE LINEE GUIDA DELINEATE AL COMMA 3, LIMITANDO LA PROPRIA ATTIVITÀ ALL’ISCRIZIONE DI FERMI AMMINISTRATIVI E A TENTATIVI DI PIGNORAMENTO MOBILIARE, SENZA AVERE PREVENTIVAMENTE DATO EVIDENZA ALL’ENTE DEL FATTO CHE LE PRECEDENTI AZIONI PREVISTE DAL CAPITOLATO NON ABBIANO DATO ESITO POSITIVO O NON ABBIANO POTUTO ESSERE SVOLTE PER MANCANZA DI BENI AGGREDIBILI (GIUSTIFICAZIONE).
4) chiarire l’art. 7 comma 4 del capitolato speciale in particolare se per automatica estrazione si intende l’utilizzo di web services o di altro; trattandosi di un obbligo si chiede di rendere pubbliche le specifiche tecniche di ogni software in uso ai singoli comuni.
L’ART. 7, COMMA 4 PREVEDE CHE «CON RIFERIMENTO AI CREDITI MATURATI SINO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019, IL COMUNE PROVVEDERÀ ALLA CONSEGNA DELLE LISTE DI CARICO ANCORA RISCUOTIBILI ENTRO QUATTRO MESI DALL’INIZIO DELLA CONCESSIONE O DELL’EVENTUALE PROROGA, OVVERO, PER LE SOMME DA RISCUOTERE CHE MATURERANNO DURANTE IL PERIODO DI CONCESSIONE, ENTRO IL TERMINE DI QUATTRO MESI DAL MANCATO VERSAMENTO, OVVERO DALL’INTERVENUTA DEFINITIVITÀ DELL’ATTO DA PORRE IN RISCOSSIONE.
A TAL FINE, IL CONCESSIONARIO DOVRÀ GARANTIRE L’INTEGRAZIONE DEL PROPRIO PROGRAMMA GESTIONALE CON I SOFTWARES IN USO DA PARTE DEI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE OGGETTO DI AFFIDAMENTO, GARANTENDO L’AUTOMATICA ESTRAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ATTI DA RISCUOTERE PREDISPOSTI DAI COMUNI».
PER AUTOMATICA ESTRAZIONE DEI DATI SI INTENDE CHE IL FILE ELABORATI DAI SINGOLI SOFTWARE IN USO AI COMUNI DEVONO ESSERE AUTOMATICAMENTE LETTI E IMPLEMENTATI DAL CONCESSIONARIO SENZA CHE I COMUNI DEBBANO PROVVEDERE A RIELABORAZIONI DEI FILE STESSI.
IN ATTESA DEI DATI SUI FILE DA PARTE DEI COMUNI, SI PUBBLICHERA' DOCUMENTAZIONE NELLA SEZIONE DI GARA.
5)specificare se all’art. 7 comma 5 del capitolato speciale il termine indicato si intende come notifica dell’atto o invio dell’atto per la notifica.
L’ART. 7, COMMA 5 PREVEDE CHE «IL CONCESSIONARIO DOVRÀ PORTARE A TERMINE IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE FORZATA EFFETTUANDO L’INCASSO E/O LE RELATIVE ATTIVITÀ CAUTELARI/ESECUTIVE AFFIDATE AL MEDESIMO, NONCHÉ DEFINENDO OGNI ATTIVITÀ CONNESSA E CONSEGUENTE FINO ALLA PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI D’INESIGIBILITÀ. TALI ATTIVITÀ DOVRANNO ESSERE INIZIATE NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE/DEBITORE INADEMPIENTE ENTRO MASSIMO DODICI MESI DALL’INIZIO DELLA CONCESSIONE O DELL’EVENTUALE PROROGA, OVVERO, PER LE SOMME DA RISCUOTERE CHE MATURERANNO DURANTE IL PERIODO DI CONCESSIONE, ENTRO DODICI MESI DAL MANCATO VERSAMENTO, OVVERO DALL’INTERVENUTA DEFINITIVITÀ DELL’ATTO DA PORRE IN RISCOSSIONE. IN OGNI CASO, LE INGIUNZIONI DOVRANNO ESSERE NOTIFICATE NEI SEI MESI PRECEDENTI ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI DECADENZA FISSATO DALL’ART. 1, COMMA 163 L. 296/2006. LA PREVISIONE DELLA CONCLUSIONE DEI SOPRA RICHIAMATI PROCEDIMENTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO ENTRO UN TERMINE INFERIORE A QUELLO EVIDENZIATO, PUR NON RAPPRESENTANDO UN REQUISITO DI AMMISSIBILITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, COSTITUIRÀ OGGETTO DI SPECIFICA VALUTAZIONE POSITIVA NELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, TENENDO CONTO, PERALTRO, CHE, LADDOVE TALE ULTERIORE MINOR TERMINE, DOVESSE VENIRE SUCCESSIVAMENTE DISATTESO DAL CONCESSIONARIO, QUEST’ULTIMO DOVRÀ CORRISPONDERE UNA SOMMA A TITOLO DI PENALE PER IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE INDICATO».
LA PREVISIONE DETTATA DALL’ART. 1, COMMA 163 L. 296/2006 È STATA INTERPRETATA NEL SENSO CHE LA NOTIFICA DELL’INGIUNZIONE O DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO DEVE ESSERE COMPIUTA NEL RISPETTO DEL TERMINE DECADENZIALE TRIENNALE, NON ESSENDO SUFFICIENTE CHE L’ATTO SIA STATO SOLO SPEDITO ENTRO LO STESSO TERMINE (FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALLA CORTE COSTITUZIONALE NELLA SENTENZA N. 477/2002,LA QUALE HA SANCITO IL PRINCIPIO DELLA SCISSIONE DEI TERMINI DI NOTIFICATRA NOTIFICANTE E DESTINATARIO). ANALOGAMENTE, SI RITIENE CHE IL TERMINE SEMESTRALE INDICATO POSSA INTENDERSI RISPETTATO SOLO NEL MOMENTO IN CUI IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA NON SIA SOLO STATO AVVIATO, MA SIA STATO COMPIUTO, CON RICEZIONE DELL’ATTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE O DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA, IN MANCANZA DI RITIRO DA PARTE DEL DESTINATARIO.
6) indicare se all’art. 7 comma 8 del capitolato speciale il termine indicato è perentorio anche per quelle attività che sono ancora in corso (es. rateazioni, pignoramento c/o terzi, insinuazione al passivo, ecc.).
L’ART. 7, COMMA 8 STATUISCE CHE «ENTRO I DODICI MESI SUCCESSIVI ALLA CONSEGNA DELLE LISTE DI CARICO DA PARTE DEL COMUNE, IL CONCESSIONARIO, A CONCLUSIONE DI OGNI ATTIVITÀ, DOVRÀ PRESENTARE LE RELATIVE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ ED, ENTRO DODICI MESI DALLA PRESENTAZIONE DELLE STESSE, L’ENTE RICONOSCERÀ IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL CONCESSIONARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE».
LA DISPOSIZIONE RICHIAMATA NON TROVA APPLICAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ANCORA IN CORSO, OVE IL CONCESSIONARIO POSSA GIUSTIFICARE CHE L’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE È IN FASE DI SVOLGIMENTO, ANALOGAMENTE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 19 D.LGS. 112/1999.
IN TALE IPOTESI, LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE COMUNQUE TRASMESSA SE, ALLA SCADENZA DI TALE TERMINE, LE QUOTE SONO INTERESSATE DA PROCEDURE ESECUTIVE O CAUTELARI AVVIATE, DA CONTENZIOSO PENDENTE, DA ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE O TRANSAZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI IN CORSO, DA INSINUAZIONI IN PROCEDURE CONCORSUALI ANCORA APERTE, OVVERO DA DILAZIONI IN CORSO. IN TALE CASO, LA COMUNICAZIONE ASSUME VALORE INFORMATIVO E DEVE ESSERE INTEGRATA ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL’ANNO DI CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ IN CORSO, OVE LA QUOTA NON VENGA INTEGRALMENTE RISCOSSA.
7) chiarire meglio l’art. 10 comma 5 del capitolato speciale in particolare, visto che rientra tra gli obblighi del concessionario, l’aspetto economico-finanziario.
L’ART. 10, COMMA 5 PREVEDE CHE «IL COMUNE POTRÀ ALTRESÌ PROCEDERE ALLA CESSIONE DEI CREDITI TRIBUTARI A FAVORE DEL CONCESSIONARIO ISCRITTO ALL’ALBO DI CUI ALL’ART. 53 D.LGS. 446/1997, SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 76 L. 342/2000, A FRONTE DI UN CORRISPETTIVO CHE POTRÀ ESSERE DETERMINATO SULLA BASE DELLA MEDIA DEGLI INCASSI RILEVATI NELL’ULTIMO TRIENNIO IN RELAZIONE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA/FORZATA DI OGNI SINGOLA ENTRATA OGGETTO DI CESSIONE E CHE NON POTRÀ ESSERE IN OGNI CASO INFERIORE AL COMPENSO DI RISCOSSIONE OFFERTO DALLO STESSO CONCESSIONARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE FORZATA».
LA NORMA PREVEDE LA POSSIBILITÀ CHE I CREDITI AFFIDATI VENGANO CEDUTI AL CONCESSIONARIO, A CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICATE DALLO STESSO ARTICOLO: NONSI RITIENE POSSIBILE SPECIFICARE IN VIA PRELIMINARE ED IN MANIERA PIÙ DETTAGLIATA L’ASPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL’EVENTUALE CESSIONE, RISULTANDO LO STESSO CONNESSO ALLA MEDIA DEGLI INCASSI RELATIVI ALL’ULTIMO TRIENNIO DI ATTIVITÀ IN RELAZIONE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA/FORZATA DI OGNI SINGOLA ENTRATA OGGETTO DI CESSIONE.
8) con riferimento all’art. 181 del d.lgs. 50/2016 e alle linee guida ANAC n. 9 copia del piano economico finanziario predisposto dalla stazione appaltante.
LA PROCEDURA IN OGGETTO È STATA RICONDOTTA AD UN APPALTO DI SERVIZI E NON A UNA CONCESSIONE.
SI RICHIAMA A TAL FINE IL COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL 22 DICEMBRE 2015 RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DELL’ART.33, COMMA 3-BIS DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI, NEL QUALE VIENE RICHIAMATA LA NUOVA DIRETTIVA 26/2014/UE E CHE AL TERMINE DELLA DISAMINA DELLA NATURA E DELL’ENTITÀ DEL RISCHIO TRASFERITO IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO CONFERMA CHE “……L’INELASTICITÀ DELLA DOMANDA DELL’AGGIO PRATICATO, DEL CARATTERE PREVALENTEMENTE STRUMENTALE DELL’ATTIVITÀ PRESTATA DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E L’ENTITÀ RIDOTTA DI RISCHIO SOPPORTATO DALLO STESSO FANNO PROPENDERE PER LA NATURA DI APPALTO DEGLI AFFIDAMENTI IN PAROLA CON CONSEGUENTE OBBLIGO DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI CUI AL COMMA 3 –BIS DELL’ART. 322 DEL CODICE DEI CONTRATTI” ….;
PERCIÒ IN VIRTÙ DELLA NATURA DI APPALTO NON È NECESSARIA LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.
9) con riferimento all’art. 11 lettera e del capitolato speciale di confermare che il concessionario è obbligato, sempre e comunque, a costituirsi in ogni contenzioso instaurato dal contribuente (avanti ogni organo giurisdizionale ed in ogni grado di giudizio), avente ad oggetto anche il merito della pretesa creditoria così come stabilita dai singoli comuni, sostenendo inoltre ogni tipo di spesa e/o onere derivante da tali contenziosi.
10) con riferimento all’art. 11 lettera e del capitolato speciale di confermare che qualora sia accertato avanti ogni organo giurisdizionale ed in ogni grado di giudizio, che la pretesa dei comuni sia infondata nel merito degli atti da quest’ultimo emessi, che le spese e/o gli oneri derivante da tali contenziosi siano rimborsati al concessionario.
L’ART. 11, LETT. E. DEL CAPITOLATO DISCIPLINA L’ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO IN CAPO ALL’AFFIDATARIO E PREVEDE CHE:
1. IL CONCESSIONARIO STA IN GIUDIZIO PER GLI ATTI DI COMPETENZA, CON ONERI A SUO CARICO IN CASO DI SOCCOMBENZA, SENZA NULLA PRETENDERE DAI COMUNI. PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO IL CONCESSIONARIO SI AVVARRÀ DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DEI CUI ONERI SI FARÀ INTEGRALMENTE CARICO, ANCHE PER TUTTE LE ATTIVITÀ CHE ANDRANNO AD ESAURIRSI SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE;
2. IL CONCESSIONARIO È TENUTO A FORNIRE SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER CONSENTIRE L’EVENTUALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DEI COMUNI NEI GIUDIZI IN QUESTIONE;
3. L’ESITO DEL GIUDIZIO DEVE ESSERE COMUNICATO TEMPESTIVAMENTE AI COMUNI;
SI RITIENE CHE IL CONCESSIONARIO SIA SEMPRE TENUTO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER DIFENDERE GLI ATTI DALLO STESSO ADOTTATI, AL FINE DI SALVAGUARDARE LA PRETESA IMPOSITIVA O PATRIMONIALE DELL’ENTE, IN PARTICOLARE OVE SIA BASATA SU ATTI DIVENUTI DEFINITIVI.
OVE L’ATTO EMESSO DAL CONCESSIONARIO SIA ILLEGITTIMO, LO STESSO POTRÀ DECIDERE DI NON COSTITUIRSI IN GIUDIZIO, ANNULLANDO L’ATTO EMESSO, FERMO RESTANDO CHE IN TALE IPOTESI – OVE L’ANNULLAMENTO DOVESSE PREGIUDICARE LA RISCOSSIONE DEL CREDITO DEL COMUNE – IL CONCESSIONARIO SARÀ TENUTO A RISPONDERNE NEI CONFRONTI DELL’ENTE.
OVE INVECE L’ATTO PRODROMICO ALLA RISCOSSIONE EMESSO DA PARTE DEL COMUNE DOVESSE RISULTARE ILLEGITTIMO (SALVO IL CASO IN CUI LO STESSO SIA COMUNQUE DIVENUTO DEFINITIVO PER MANCATA IMPUGNAZIONE), L’EVENTUALE ANNULLAMENTO DELL’ATTO EMESSO DAL COMUNE DOVRÀ ESSERE CONCORDATO CON L’UFFICIO COMPETENTE DELLO STESSO COMUNE PRIMA DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E, IN TUTTI I CASI IN CUI SIA POSSIBILE, DURANTE LA FASE DI RECLAMO/MEDIAZIONE, AL FINE DI EVITARE NON SOLO LE SPESE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO, MA ANCHE LA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE A FAVORE DEL RICORRENTE.
11) con riferimento all’art. 11 lettera e del capitolato speciale di indicare il numero di medio annuo di ricorsi suddiviso per comune e l’esito degli stessi.
IN ATTESA DEI DATI DA PARTE DEI COMUNI, SI PUBBLICHERA' DOCUMENTAZIONE NELLA SEZIONE DI GARA.