Come esplicitamente specificato nel disciplinare di gara, i requisiti e i criteri energetici si basano sulle definizioni e i concetti di teleriscaldamento efficiente, energia termica rinnovabile, calore di scarto e cogenerazione ad alta efficienza di cui alla “Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955” (in seguito indicata come DIRETTIVA 2023/1791). Tra i contenuti della DIRETTIVA 2023/1791 si ritiene opportuno richiamare in particolare l’attenzione sulle definizioni di cui all’art. 2 e sui criteri che un sistema di teleriscaldamento efficiente deve soddisfare, di cui all’art. 26.
Per quanto concerne l’applicazione della DIRETTIVA 2023/1791, art. 26 si segnala inoltre che la Commissione Europea ha adottato la “Raccomandazione (UE) 2024/2395 della Commissione del 2 settembre 2024 che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fornitura di riscaldamento e raffrescamento” (in seguito indicata come RACCOMANDAZIONE 2024/2395). Tra i contenuti della RACCOMANDAZIONE 2024/2395 si ritiene opportuno richiamare in particolare l’attenzione sugli elementi di seguito indicati.
In primo luogo, per quanto concerne l’ “energia rinnovabile”, la RACCOMANDAZIONE 2024/2395, punto 3.1.2, sesto paragrafo, richiama la definizione fissata dalla “Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)”, nella quale è compresa anche “l’energia della biomassa”.
Successivamente, in merito alle biomasse utilizzabili, la RACCOMANDAZIONE 2024/2395 riporta quanto segue:
• al punto 3.1.2, settimo paragrafo, “allo scopo di garantire la coerenza per quanto riguarda i requisiti relativi all’uso della biomassa e dei biocarburanti, si raccomanda fortemente di contabilizzare, ai fini della soglia di energia rinnovabile, solo la biomassa e i biocarburanti che soddisfano i criteri di sostenibilità della direttiva Rinnovabili”;
• all’appendice A, Tabella A-1, note, “La biomassa e i biocarburanti dovrebbero essere contabilizzati ai fini della quota di combustibili rinnovabili, se soddisfano i criteri di sostenibilità definiti nella direttiva Rinnovabili”.
In secondo luogo, per quanto concerne la produzione di energia termica da fonti rinnovabili mediante uso di biomasse, nella RACCOMANDAZIONE 2024/2395, appendice A, Tabella A-1, le tecnologie di conversione indicate sono la “caldaia” e la “cogenerazione (ad alto rendimento)” per tutte le fattispecie di biomasse (siano esse costituite da biomassa solida, gas rinnovabile oppure biocarburanti liquidi).
Viceversa, nel caso di produzione di energia termica da fonti rinnovabili mediante l’impiego di pompe di calore come tecnologia di conversione, nella RACCOMANDAZIONE 2024/2395, appendice A, Tabella A-1, le fonti di energia indicate sono il “calore dell’ambiente (ad esempio aria, fiumi, laghi, acqua di mare e acque reflue)” e il “calore geotermico poco profondo (ad esempio acque superficiali, terreno)”.
In terzo luogo, per quanto concerne il “calore di scarto”, nella RACCOMANDAZIONE 2024/2395, punto 3.1.2, ottavo paragrafo sono riportate le seguenti considerazioni:
• “all’articolo 2, punto 9), della direttiva Rinnovabili il termine «calore e freddo di scarto» è definito come «il calore o il freddo inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli impianti industriali o di produzione di energia, o nel settore terziario, che si disperderebbero nell’aria o nell’acqua rimanendo inutilizzati e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la cogenerazione sia stata o sarà utilizzata o non sia praticabile»;
• “questa definizione dovrebbe valere per le disposizioni della direttiva (UE) 2023/1791 relative al teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, alla luce dell’obiettivo dell’articolo 26 di garantire un consumo più efficiente di energia primaria e massimizzare il riutilizzo e il recupero del calore di scarto.”
Con riferimento a quanto sopra citato in relazione al “calore di scarto”, si segnala inoltre la “Comunicazione della Commissione (C/2025/2238) Orientamenti sugli aspetti del riscaldamento e del raffrescamento negli articoli 15 bis, 22 bis, 23 e 24 della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413” (in seguito indicata come COMUNICAZIONE 2025/2238). Tra i contenuti della COMUNICAZIONE 2025/2238 si ritiene opportuno richiamare in particolare l’attenzione sul punto “2. Definizione di calore e freddo di scarto nella direttiva Rinnovabili”, nel quale sono descritti i criteri per l’individuazione di flussi di calore come sottoprodotti inevitabili, diversamente dispersi e inutilizzati.
Stanti le indicazioni normative sin qui richiamate, ai fini della definizione della fattispecie indicata nel presente quesito (ovvero l’energia termica ottenuta da una caldaia a biomassa e da un recuperatore sui fumi abbinato a una pompa di calore) si segnala che:
• l’energia termica utile immessa sulla rete di teleriscaldamento imputabile a “biomassa”, ovvero qualificabile come “energia rinnovabile”, è quella prodotta dalla caldaia nella quale tale biomassa è sottoposta a conversione energetica;
• l’eventuale individuazione come “calore di scarto” di ulteriori flussi di calore originati dal processo di conversione energetica della biomassa prevede un’analisi tecnica a riscontro della loro condizione di sottoprodotti inevitabili, diversamente dispersi e inutilizzati, come da indicazioni normative sopracitate;
• pertanto, tale analisi tecnica deve necessariamente basarsi sul confronto tra i livelli di temperatura del fluido termovettore su cui è erogata l’energia termica utile immessa sulla rete di teleriscaldamento (ovvero quelli ai quali il calore risulta utilmente erogabile dalla caldaia a biomassa, evitandone la dispersione) e i livelli di temperatura ai quali si trovano i suddetti ulteriori flussi di potenziale “calore di scarto”;
• ulteriormente, nello sviluppare l’analisi tecnica di cui sopra si devono necessariamente tenere in conto eventuali differenze di temperatura dovute alle esigenze di scambio termico tra i flussi e/o circuiti dei diversi di fluidi liquidi e/o gassosi previsti nella configurazione impiantistica per il recupero termico dei suddetti ulteriori flussi di potenziale “calore di scarto” (ad esempio: fumi di scarico).
Infine, una volta riscontrate le condizioni soprarichiamate per l’individuazione come “calore di scarto”, qualora la configurazione impiantistica per il recupero termico dei suddetti ulteriori flussi di calore richieda un ulteriore processo di conversione energetica (ad esempio: pompa di calore), in merito alle modalità di quantificazione dell’eventuale produzione di energia termica qualificabile come “calore di scarto” si segnala quanto previsto nella RACCOMANDAZIONE 2024/2395. Si ritiene opportuno richiamare in particolare l’attenzione su:
• il punto 3.1.2, quarto paragrafo, che recita “la quota di energia rinnovabile, calore di scarto e calore proveniente dall’impianto di cogenerazione ad alto rendimento che è immessa nella rete è misurata al punto di trasferimento tra la tecnologia di conversione energetica e la rete.”;
• l’appendice A “Metodologia per determinare la quota di energia rinnovabile, calore di scarto e cogenerazione (ad alto rendimento) (approccio standard alla definizione di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti)”, con riferimento alle voci riferibili al “Recupero del calore di scarto (calore e freddo di scarto sono definiti nell’articolo 2, punto 9, della direttiva Rinnovabili)” con “tecnologia di conversione” indicata come “pompa di calore” nella Tabella A-1.