PROCEDURA AD INVITI
Scelta del Contraente:
Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Struttura Appaltante: Area tecnica Comune di Condove
Cig: 7784640825
Stato: Aggiudicata
Oggetto: COMUNE DI CONDOVE. SERVIZI DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (AD ESCLUSIONE DELLA PARTE STRUTTURALE), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA GIANNI RODARI – ARCOBALENO, DI VIA RODARI N. 5.
Descrizione: Affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di redazione della progettazione esecutiva (ad esclusione della parte strutturale), direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi ai lavori di Realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia Gianni Rodari – Arcobaleno, di via Rodari n. 5 a Condove.
Importo di gara: € 154.119,44
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 154.119,44
- Importo non soggetto a ribasso: € 0,00
Scelta del Contraente: Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Dott. Paolo Nervo
Data di pubblicazione: 07/02/2019
Data scadenza presentazione chiarimenti:
25/02/2019 12:00 - Europe/Rome
Data di scadenza ricezione offerte:
06/03/2019 12:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
06/03/2019 12:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
07/03/2019 10:00 - Europe/Rome
Caricamento documentazione integrativa
-
Da:
08/03/2019 14:00 - Europe/Rome
-
A:
18/03/2019 08:00 - Europe/Rome
Data apertura offerte economiche:
09/04/2019 08:30 - Europe/Rome
seduta pubblica apertura offerta tecnica:
19/03/2019 08:30 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - D2-2019-00035-00012.PDF.P7M
Determina di nomina R.U.P. - condove nomina rup.p7m
Determina di approvazione atti di gara - condove approvazione atti.p7m
Allegato:
Schema lettera di invito - 1 lettera d'invito Condove.pdf.p7m
Allegato:
DGUE - 3 DGUE CONDOVE.xml
DGUE - 3 DGUE CONDOVE.xml
modulistica - modulistica e varie.rar
progetto - PROGETTO SCUOLA MATERNA 2018(1).zip
modulistuica e varie formato zip - modulistica e varie.zip
Documento generico di gara - condove traspare progetto.rar
Comunicazione ammessi ed esclusi - comunicazione ammissione esclusione.pdf.p7m
Determina di nomina commissione - condove commissione.p7m
Allegato:
Curriculum Commissario di gara - curriculum luca.pdf
Allegato:
Curriculum Commissario di gara - curriculum volturo.pdf
Allegato:
Curriculum Commissario di gara - cv vinassa fabrizio.pdf
Determina di approvazione verbale proposta di aggiudicazione - APPROVAZ PROPOSTA AGGIUDICAZIONE.p7m
Allegato:
Verbale di Soccorso Istruttorio - verbale gara.pdf.p7m
Allegato:
Verbale Verifica Documentazione - verbale gara.pdf.p7m
Allegato:
Verbale Valutazione Offerta Tecnica - Verbale commissione e punteggi.pdf
Allegato:
Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale proposta aggiudicazione.pdf.p7m
Determina di aggiudicazione definitiva - Determina aggiudicazione.pdf
Avviso Esito di gara - Esito_di_gara.pdf.p7m
Verbali di Gara
Verbale di soccorso istruttorio - verbale gara.pdf.p7m
Verbale verifica documentazione amministrativa - verbale gara.pdf.p7m
Verbale valutazione documentazione tecnica - Verbale commissione e punteggi.pdf
Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale proposta aggiudicazione.pdf.p7m
Chiarimenti
Non è obbligatorio allegare i certificati, ma per agevolare i commissari durante l'espletamento della seduta di gara, può essere utile farlo.
Si rimanda al chiarimento n. 10 pubblicato in data odierna
L''art. 48 comma 11 del d.lgs. 50/2016 prevede che l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti.
I mandanti possono pertanto anche non essere iscritti alla piattaforma.
Sì, come indicato nell'art. 7.4 della lettera d'invito (a pag. 15), in un RTP il mandatario deve possedere il requisito relativo al fatturato globale in misura maggioritaria.
Il mandatario deve "spendere" i requisiti in percentuale maggioritaria nella specifica gara, quindi è possibile che un mandante possegga, in generale, un fatturato maggiore rispetto al mandatario.
Al primo quesito è stato risposto nel chiarimento n. 1 pubblicato nella sezione specifica della gara: si consideri corretto quanto richiesto nell'art 16 della lettera d'invito, e quindi n. 2 servizi.
Il riferimento al punto 8 trattasi di refuso. Il rimando corretto è al punto 15.1.1.
Le certificazioni sia del protocollo Itaca che iiSBE saranno richiesti unicamente nel caso in cui l’ente finanziatore richieda tali certificazioni per l’ottenimento e/o la rendicontazione del contributo. L’opera non potrà essere progettata e realizzata con punteggi inferiori a quelli inseriti nella domanda di finanziamento.
Per l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 18.1 tabella C è necessario essere Consulente Energetico Casaclima (nel caso C1) e/o Professionista esperto protocollo Itaca (nel caso C2).
1) Sì, è possibile. Tale indicazione è specificata all'art. 2.2.2.5. delle linee guida ANAC n. 1, che riportano "Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare."
2) L'importo dei lavori è sempre pari all'importo delle opere per le quali si è espletato il servizio.
I lavori per i quali ha svolto l’incarico di collaudo tecnico – amministrativo devono essere ricondotti alle categorie di opere e agli importi minimi fissati per ciascuna categoria
3) Come si desume a pagina 13 del disciplinare di gara in fase di presentazione dell’offerta deve essere prodotta autocertificazione concernente la buona e regolare esecuzione con l’indicazione degli atti di approvazione o degli atti concessori ovvero del certificato di collaudo …
E’ pertanto ammissibile la elencazione degli atti che hanno approvato i documenti emessi dalla direzione lavori (SAL e certificato di fine lavori).
4) Nel caso il libero professionista che abbia contemporaneamente una posizione di socio/associato ma anche di libero professionista, come libero professionista può "spendere" nella gara la sola quota societaria detenuta, e solo se lo stesso fa parte della struttura dedicata ai servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria. Ciò riguarda tanto i requisiti di capacità economico-finanziaria che tecnico organizzativi - per questi ultimi relativamente alle prestazioni professionali effettivamente eseguite - e tanto per le società di ingegneria che per le società di professionisti.
Nel caso in cui, invece, la partecipazione avvenga da parte dello Studio Associato con l’indicazione del professionista incaricato, lo studio associato potrà utilizzare totalmente, o quanto necessario, dei requisiti dello studio associato stesso.
5) Sì.
6) Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto NON è necessario quando l'offerente è una microimpresa, piccola e media impresa e quando trattasi di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (articolo 10 sub 2 della lettera d'invito)
7) Il raggruppamento può scegliere la modalità che preferisce
8) La dicitura " lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. " è l'indicazione del programma di scrittura di perdita del riferimento incrociato al paragrafo suddetto.
Correttamente si deve leggere “Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.”
9) Il giovane professionista deve essere iscritto a un ordine professionale e può essere in possesso della laurea triennale.
1) L'incarico prevede la direzione lavori strutturale, quindi è necessario possedere i requisiti anche della S03
2) Non è necessario. I requisiti devono essere garantiti in merito all'ID delle opere per i relativi importi, non per le singole prestazioni.
Si richiama quanto contenuto all'art. 2.2.2.5. delle linee guida ANAC n. 1, che riportano "Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare."
3) per il progetto esecutivo sarà necessario utilizzare il prezziario regionale in vigore al momento dell'espletamento del servizio.
4) sì
La garanzia provvisoria deve essere rilasciata a favore del Comune di Condove (TO) con sede in Piazza Martiri della Libertà n.7 – P.IVA 01468460017
Il paragrafo 16 lettera c) riporta genericamente quanto indicato dal C.A.M.
Nello specifico la stazione appaltante ha ritenuto opportuno riconoscere punteggio premiante come riportato nella tabella al paragrafo 18.1, e quindi per soggetti certificati soggetti “Casaclima” e “Itaca”.
Non si tenga conto di tale richiesta.
L'indicazione della tabella di pag. 34 trattasi di refuso.
Si conferma, quindi, quanto indicato nel paragrafo 16 lettera a (pag. 31 della lettera d'invito), cioè n. 2 servizi.
Come previsto nella lettera di’invito alla procedura in oggetto nel paragrafo 10 “Garanzia provvisoria” è possibile usufruire delle agevolazioni per microimprese, piccole o medie imprese ai sensi dell’art 93 comma 7 e comma 8 (pag. 18 e pag. 20 della lettera d’invito).
Ciò si desume dal combinato art. 3) lettera aa) del D.Lgs .50 “«microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro”; e del punto 3) della RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] che specifica “Occorre precisare che, conformemente agli articoli 48, 81 e 82 del trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.”
La lettera d’invito non specifica quale soggetto debba essere in possesso del certificato di cui all’art. 18.1, criterio B, punto 1.2 per l’attribuzione del punteggio tabellare.
Si desume pertanto che tale requisito può essere soddisfatto sia dal mandatario che dal mandante di R.T.I.
Sì, ai sensi dell’art. 48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
Si rimanda a quanto indicato nel chiarimento n. 4
Si rimanda a quanto indicato nel chiarimento n.4
Il riferimento al punto 1.1b) è un refuso. Il riferimento corretto è l'art. 15.1.3.
In tema di avvalimento si ricorda che:
- come riportato al paragrafo 3 della "Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di "avvalimento" e "soccorso istruttorio", anno 2017 dell'ANAC "Con riguardo ai requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del Codice (già art. 39 del d.lgs. n. 163/2006), l’Autorità ha stabilito che il requisito richiesto dalle stazioni appaltanti dell’iscrizione a specifici albi [...] deve intendersi strettamente collegato alla capacità soggettiva dell’operatore economico e pertanto non può formare oggetto di avvalimento. [...]
- nelle procedure ad evidenza pubblica l’avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell’offerta.
- ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 "Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste."
- come riportato al paragrafo 4 della "Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di "avvalimento" e "soccorso istruttorio", anno 2017 dell'ANAC "l’Autorità non ha ritenuto legittimo il ricorso all’avvalimento di requisiti rappresentati da “esperienze professionali pertinenti” quando il contratto di avvalimento non reca l’impegno dell’ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi per i quali tali capacità sono richieste (Parere di Precontenzioso n. 221 del 01/03/2017; Parere di Precontenzioso n. 1343 del 20/12/2017). È stato ritenuto, infatti, che il contratto debba contenere tale impegno analogamente alla necessaria specifica indicazione delle risorse messe a disposizione che dà concretezza all’obbligo dell’ausiliaria di fornire all’ausiliata i mezzi necessari."
sì, è possibile.
In tema di avvalimento si ricorda che: - come riportato al paragrafo 3 della "Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di "avvalimento" e "soccorso istruttorio", anno 2017 dell'ANAC "Con riguardo ai requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del Codice (già art. 39 del d.lgs. n. 163/2006), l’Autorità ha stabilito che il requisito richiesto dalle stazioni appaltanti dell’iscrizione a specifici albi [...] deve intendersi strettamente collegato alla capacità soggettiva dell’operatore economico e pertanto non può formare oggetto di avvalimento. [...] - nelle procedure ad evidenza pubblica l’avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell’offerta. - ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 "Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste." - come riportato al paragrafo 4 della "Rassegna ragionata delle massime di precontenzioso in tema di "avvalimento" e "soccorso istruttorio", anno 2017 dell'ANAC "l’Autorità non ha ritenuto legittimo il ricorso all’avvalimento di requisiti rappresentati da “esperienze professionali pertinenti” quando il contratto di avvalimento non reca l’impegno dell’ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi per i quali tali capacità sono richieste (Parere di Precontenzioso n. 221 del 01/03/2017; Parere di Precontenzioso n. 1343 del 20/12/2017). È stato ritenuto, infatti, che il contratto debba contenere tale impegno analogamente alla necessaria specifica indicazione delle risorse messe a disposizione che dà concretezza all’obbligo dell’ausiliaria di fornire all’ausiliata i mezzi necessari."
Il progetto definitivo della nuova scuola per l’infanzia “Gianni Rodari Arcobaleno” in via Rodari 5, prevede la presenza contemporanea di persone inferiore a 150, rientrando così all’interno della categoria “A” dell’Attività 67.
Per tale attività non è prevista la Valutazione Progetto come neppure il N.O. di Fattibilità da parte del Comando Prov.le di competenza, ma bensì la presentazione della S.C.I.A. a lavori ultimati e pertanto prima di esercire l'attività si dovrà richiedere il controllo di prevenzione incendi da parte del Comando stesso.
Si conferma che un unico professionista possa assolvere contemporaneamente quanto richiesto nel criterio C1 e nel criterio C2 dell’art. 18.1, se in possesso delle relative certificazioni.
I certificati soprariportati possono essere considerati allegati, quindi non computati nella relazione.