1. Analizzati i dati contenuti nelle tabelle parte della documentazione di gara, non essendo evidenti in queste le distinzioni né degli importi dei carichi ante 31/12/2019, ovvero successivamente, né il relativo n. di partite distinte in base alla suddetta modalità, in considerazione della riforma dettata dalla Legge 160/2019, co. 784 – 815, si richiede cortesemente, ai fini della valutazione economica della procedura in parola, di mettere a disposizione degli operatori economici tali informazioni;
I CARICHI ANTE 2019 SONO EVIDENZIATI NEL FILE DENOMINATO “TABELLA VALORE DI GARA” MENTRE IL NUMERO DI PARTITE E’ PRESENTE NEL FILE “TABELLA NUMERO CREDITI POSTI A RISCOSSIONE”. PER I DATI SUCCESSIVI AL 01/01/2020 SI STA PROCEDENDO ALLA RACCOLTA DEI DATI DI TUTTI I COMUNI PARTECIPANTI, VERRA’ PERTANTO PUBBLICATO SPECIFICO CHIARIMENTI CON I DATI RICEVUTI DAGLI ENTI.
2. Nel file “tabella valore di gara nuovo bando definitivo.pdf” è indicato: “60% del totale posto a riscossione per hp esigibile a base del compenso per attività preliminari”, si richiede cortesemente di precisare cosa si intende per hp esigibile;
“HP ESIGIBILE” E’ L’IPOTESI DI ESIGIBILITA’ RISPETTO AL TOTALE GENERALE DA INCASSARE. SI PRESUME QUINDI CHE IL 60% DELLE CIFRE POSTE IN RISCOSSIONE SIA INCASSATO CON AGGIO AL 3% O AL 6% (E SOGGETTO QUINDI ANCHE AL COMPENSO A BASE DI GARA DEL 10%), MENTRE IL RESTANTE 40% SIA INESIGIBILE E QUINDI SOGGETTO RIMBORSI NELLA MISURA PREVISTA DALLA TABELLA A) E B) DEL D.M. 21 NOVEMBRE 2000 E S.M.I.
3. Si chiede di precisare se la procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza, o se invece debba essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente e nel caso di esito infruttuoso addebitando i relativi costi alla Stazione appaltante;
PUR RIENTRANDO NELLA DISCREZIONE DEL CONCESSIONARIO VALUTARE QUANDO SIA OPPORTUNO PROCEDERE CON L’ESECUZIONE MOBILIARE, AL FINE DI GARANTIRE IL RECUPERO DELLE SOMME DA RISCUOTERE, LA PROCEDURA PREVISTA DAL CAPITOLATO PREVEDE CHE IL CONCESSIONARIO SIA TENUTO AD ATTIVARE IN VIA PRIORITARIA PROCEDURE ESECUTIVE SU SOMME DI DENARO LIQUIDE (PP3) E, SOLO NEL CASO IN CUI NON VENGANO RINVENUTE A SEGUITO DI SPECIFICA E DIMOSTRATA VERIFICA DEI DATI DEL SOGGETTO PASSIVO, PROCEDERE CON LE FORME ESECUTIVE CLASSICHE MOBILIARI.
4. Si chiede di precisare se, in caso di discarico per indebito o per sopraggiunta inesigibilità delle partite poste in riscossione, saranno rimborsate al concessionario, ed in quale misura, le spese di notifica;
AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 5, È ESCLUSO OGNI ALTRO CORRISPETTIVO O RIMBORSO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO NON PREVISTO DAL CAPITOLATO, AD ECCEZIONE DELLE SPESE POSTALI DI SPEDIZIONE E DI NOTIFICA (ANTICIPATE DAL CONCESSIONARIO), CHE VERRANNO RIMBORSATE DAL COMUNE, PER LE SPESE NON VERSATE DAL SOGGETTO OBBLIGATO, UTILIZZANDO COME PARAMETRI DI VALUTAZIONE GLI IMPORTI DETTATI DAL D.M. 12 SETTEMBRE 2012, NONCHÉ GLI ULTERIORI COSTI EVENTUALMENTE SOSTENUTI DAL CONCESSIONARIO NELL’IPOTESI IN CUI, A FRONTE DI UNA NOTIFICA A MEZZO POSTA, LO STESSO RICEVA LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO (C.D. C.A.D), SALVO EVENTUALI ADEGUAMENTI DA EFFETTUARSI SULLA BASE DELL’INTRODUZIONE DI NUOVE NORME IN MATERIA DI RIPETIZIONE DELLE SPESE DI NOTIFICA.
IN CASO DI DISCARICO, VERRANNO QUINDI RIMBORSATE LE SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DAL CONCESSIONARIO, NEI TERMINI SOPRA RIPORTATI.
5. Si richiede di precisare se, in caso di discarico per indebito, o di inesigibilità delle partite poste in riscossione, saranno rimborsate al concessionario, ed in quale misura, le spese relative alle procedure esecutive;
AI SENSI DELL’ART. 11, LETTERA F, COMMA 4, VERIFICATA L’INESIGIBILITÀ E COMUNQUE ENTRO 18 MESI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE, I COMUNI CON FORMALE PROVVEDIMENTO DISCARICANO LE SOMME INESIGIBILI E RICONOSCONO IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL CONCESSIONARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE EX D.M. 21.11.2000 E S.M.I. AL NETTO DELLA PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA RIFERITA ALLA TABELLA A O PER L’IMPORTO DOCUMENTATO NEL CASO IN CUI SIA STATO CONCORDATO CON I SINGOLI COMUNI IL RICORSO ANZICHÉ ALLA PROCEDURE PRIVILEGIATE DI CUI AL
D.P.R. 602/1973, ALLE PROCEDURE GIUDIZIALI ORDINARIE DISCIPLINATE DAL C.P.C. PER IL RECUPERO DEL CREDITO.
LE SPESE DA RIMBORSARE SARANNO QUINDI QUELLE SOPRA INDICATE.
6. Si chiede di dettagliare la documentazione necessaria ai fini dei discarichi per inesigibilità;
AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 9, 10 E 11: IL CONCESSIONARIO DOVRÀ PREDISPORRE L’ELENCO DI QUOTE RITENUTE INESIGIBILI CHE, A PENA DI IRRICEVIBILITÀ, DOVRÀ ESSERE TRASMESSO AL COMUNE SULLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SPECIFICATAMENTE INDICATA DALL’ENTE.
PER OGNI QUOTA RITENUTA INESIGIBILE IL CONCESSIONARIO DOVRÀ PRODURRE ADEGUATA DOCUMENTAZIONE VOLTA A DIMOSTRARE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE INTRAPRESE (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, TUTTI GLI ATTI ADOTTATI PER VERIFICARE LA CONSISTENZA PATRIMONIALE DEL CONTRIBUENTE OVVERO TUTTI I BENI MOBILI O IMMOBILI UTILMENTE AGGREDIBILI, NONCHÉ TUTTE LE PROCEDURE ESECUTIVE INTRAPRESE PER TENTARE IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DALL’ENTE) L’AVVENUTO ESPLETAMENTO DI OGNI INDAGINE NECESSARIA A VERIFICARE LA CONSISTENZA FINANZIARIA DEL CONTRIBUENTE E A MOTIVARE PERTANTO LE RAGIONI PER IL RICONOSCIMENTO D’INESIGIBILITÀ.
UNA VOLTA VERIFICATA ED ACCERTATA L’INESIGIBILITÀ DELLE QUOTE, IL COMUNE CON PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE, PROVVEDERÀ AL DISCARICO FORMALE DELLE SUDDETTE SOMME INESIGIBILI, NONCHÉ AL RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE DELLE PROCEDURE INTRAPRESE.
7. All’art. 10, co. 1, lettera g) del Capitolato d’appalto è indicato che “il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione dell’utenza per l’intera durata del contratto, tre diversi sportelli del contribuente, con utenze dedicate accessibili sia telefonicamente mediante un numero verde a carico del Concessionario, sia telematicamente, che dovranno essere situati presso la sede dei Comuni individuati dal Concessionario. Uno sportello dovrà essere aperto in uno dei due Comuni dell’Unione Montana Alta Valle Susa con più di 3.000 abitanti (Oulx o Bardonecchia), mentre gli altri sportelli dovranno essere aperti in due dei Comuni dell’Unione Montana Valle Susa con più di 4.000 abitanti”. Si richiede di precisare se all’affidatario del servizio saranno richiesti fitti e/o altri oneri circa lo spazio messo a disposizione per allestire lo sportello per la gestione dei rapporti con i contribuenti.
GLI SPAZI SUDDETTI SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE, COMPRESE LE UTENZE
8. Si chiede di mettere a disposizione dei partecipanti il Piano Economico Finanziario (PEF) redatto da codesta Spettabile Stazione Appaltante, necessario alla progettazione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 23, co. 14 e seguenti del d.lgs. 50/2016 inerente la procedura in parola;
LA PROCEDURA IN OGGETTO È STATA RICONDOTTA AD UN APPALTO DI SERVIZI E NON A UNA CONCESSIONE.
SI RICHIAMA A TAL FINE IL COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL 22 DICEMBRE 2015 RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DELL’ART.33, COMMA 3-BIS DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI, NEL QUALE VIENE RICHIAMATA LA NUOVA DIRETTIVA 26/2014/UE E CHE AL TERMINE DELLA DISAMINA DELLA NATURA E DELL’ENTITÀ DEL RISCHIO TRASFERITO IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO CONFERMA CHE “……L’INELASTICITÀ DELLA DOMANDA DELL’AGGIO PRATICATO, DEL CARATTERE PREVALENTEMENTE STRUMENTALE DELL’ATTIVITÀ PRESTATA DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E L’ENTITÀ RIDOTTA DI RISCHIO SOPPORTATO DALLO STESSO FANNO PROPENDERE PER LA NATURA DI APPALTO DEGLI AFFIDAMENTI IN PAROLA CON CONSEGUENTE OBBLIGO DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI CUI AL COMMA 3 –BIS DELL’ART. 322 DEL CODICE DEI CONTRATTI” ….;
PERCIÒ IN VIRTÙ DELLA NATURA DI APPALTO NON È NECESSARIA LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.
9. Si chiede conferma circa la spettanza al concessionario degli oneri di riscossione carico del debitore ex art. 1, co. 803, Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Ai sensi dell’art. 3, comma 2. I valori posti a base di gara, su cui effettuare il ribasso/rialzo in termini percentuali, sono costituiti, ai sensi dell’art. 1, comma 803 L. 160/2019, dai costi di elaborazione e di notifica degli atti e da quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, come di seguito determinati:
- una quota denominata «compenso per attività preliminari di cui al capitolato», pari ad un massimo del 10 per cento delle somme riscosse, a titolo di compenso per i servizi di cui al presente capitolato (artt. 10 e 13) relativi alla profilazione e gestione delle anagrafiche e all’apertura degli sportelli sul territorio, con un minimo per pratica riscossa di € 3,00 ed un massimo per pratica riscossa di € 3.000,00;
- una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di cui all’art. 1, comma 792 L. 160/2019, fino ad un massimo di € 300,00, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00.
Si conferma che, al concessionario saranno riconosciuti i summenzionati compensi costituenti la base di gara.
10. Si chiede di precisare se la ripetizione ai contribuenti delle spese delle postali a seguito dell’emissione delle comunicazioni di presa in carico ex art. 1, co 792, lettera c) L. 160/2019, dovrà avvenire nei limiti del DECRETO del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 12 settembre 2012, così come indicato all’art. 1, comma 803, lettera b), L.160/2019, si chiede inoltre di precisare se saranno rimborsato al concessionario le suddette spese sia in caso di accertata inesigibilità, sia in caso di discarico per indebito;
11. Si chiede di chiarire meglio l’art. 5 comma 6 del Capitolato Speciale in particolare cosa si intende per seconda notifica (rinotifica, intimazione, procedura cautelare, procedure esecutiva, ecc.) e come si concilia questa previsione con le indicazioni previste all’art. 6 comma 3 del Capitolato Speciale;
IL COMMA 6 DELL’ART. 5 STATUISCE CHE «IL COMUNE SARÀ TENUTO A RIMBORSARE AL CONCESSIONARIO LA SPESE SOSTENUTE PER LA PRIMA NOTIFICA, OVE REGOLARMENTE EFFETTUATA, MA AVRÀ LA POSSIBILITÀ DI LIMITARE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’EVENTUALE SECONDA NOTIFICA, SULLA BASE DEL NUMERO DEI C.A.D. COMPLESSIVAMENTE EMESSI IN RELAZIONE AGLI ATTI EMESSI DAL CONCESSIONARIO, OVE SIANO SUPERIORI AL TRENTA PER CENTO DEGLI ATTI NOTIFICATI».
PER SECONDA NOTIFICA SI INTENDE L’EVENTUALE NOTIFICA AI SENSI DELL’ART. 140 C.P.C., A CUI SARÀ NECESSARIO PROCEDERE NEL CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE LA CONSEGNA DEGLI ATTI O IN CASO DI IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO, CHE PRESUPPONE L’INVIO DEL C.A.D. DA PARTE DEL POSTINO, DI CUI RISULTA COME MITTENTE FORMALE IL COMUNE O IL CONCESSIONARIO, TENUTO A FARSI CARICO DELLE RELATIVE SPESE.
UNA PERCENTUALE MOLTO ELEVATA DI NOTIFICHE EFFETTUATE CON DOPPIA RACCOMANDATA VIENE CONSIDERATA COME ESPRESSIONE DI UN POSSIBILE MANCATO AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA, CHE SI INTENDE DISINCENTIVARE, IN CONSIDERAZIONE DEL MAGGIOR COSTO RAPPRESENTATO PER IL COMUNE IN CASO DI SUCCESSIVA MANCATA RISCOSSIONE DEL CREDITO
IL COMMA 3 DELL’ART. 6 STATUISCE, INVECE, CHE «IN CASO DI PERSISTENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA, SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DELL’INGIUNZIONE ED IN ASSENZA DI OPPOSIZIONE/SOSPENSIONE, OVVERO IN CASO DI SUA ESECUTIVITÀ, TRASCORSI I TERMINI DI LEGGE, IL CONCESSIONARIO DARÀ CORSO ALL’ESECUZIONE SUI BENI DEI DEBITORI MOROSI, DANDO IN OGNI CASO LA PRECEDENZA ALL’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI (FERMO AMMINISTRATIVO SUI BENI MOBILI REGISTRATI ED EVENTUALE ISCRIZIONE DI IPOTECA) E DELLE MISURE ESECUTIVE NEI CONFRONTI DEI RAPPORTI ECONOMICI (PIGNORAMENTO DELLA RETRIBUZIONE O DEGLI EVENTUALI CREDITI VERSO TERZI NEI TERMINI PREVISTI PER LEGGE), LASCIANDO COME ULTIMA TIPOLOGIA DI AZIONE IL PIGNORAMENTO MOBILIARE E IMMOBILIARE».
TALE DISPOSIZIONE DISCIPLINA LE MODALITÀ DI ESECUZIONE SUI DEBITORI MOROSI, PREFERENDO, IN PRIMO LUOGO, LE MISURE CAUTELARI E LASCIANDO COME ULTIMA TIPOLOGIA DI AZIONE I VARI TIPI DI PIGNORAMENTO, CHE COMPORTANO UNA PROCEDURA PIÙ DISPENDIOSA IN TERMINI ECONOMICI E LA MAGGIOR PARTE DELLE VOLTE NON UTILE A SODDISFARE IL CREDITO (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PIGNORAMENTO MOBILIARE).
TALE DISPOSIZIONE NON SI PONE QUINDI IN CONTRASTO CON QUANTO DISCIPLINATO DALL’ART. 5, COMMA 6, CHE ATTIENE AD UNA DIFFERENTE FATTISPECIE, ESSENDO FINALIZZATO A CONTENERE L’UTILIZZO DEL C.A.D. COME STRUMENTO DI NOTIFICA, IN CASO DI UTILIZZO DELLA RACCOMANDATA A.R. QUALE STRUMENTO DI NOTIFICA.
12. Si chiede di conoscere se le attività previste all’art. 6 comma 3 e 4 del Capitolato Speciale sono tutte obbligatorie nella sequenza indicata;
L’ART. 6, COMMI 3 E 4 STATUISCE QUANTO SEGUE:
«3. IN CASO DI PERSISTENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA, SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DELL’INGIUNZIONE ED IN ASSENZA DI OPPOSIZIONE/SOSPENSIONE, OVVERO IN CASO DI SUA ESECUTIVITÀ, TRASCORSI I TERMINI DI LEGGE, IL CONCESSIONARIO DARÀ CORSO ALL’ESECUZIONE SUI BENI DEI DEBITORI MOROSI, DANDO IN OGNI CASO LA PRECEDENZA ALL’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI (FERMO AMMINISTRATIVO SUI BENI MOBILI REGISTRATI ED EVENTUALE ISCRIZIONE DI IPOTECA) E DELLE MISURE ESECUTIVE NEI CONFRONTI DEI RAPPORTI ECONOMICI (PIGNORAMENTO DELLA RETRIBUZIONE O DEGLI EVENTUALI CREDITI VERSO TERZI NEI TERMINI PREVISTI PER LEGGE), LASCIANDO COME ULTIMA TIPOLOGIA DI AZIONE IL PIGNORAMENTO MOBILIARE E IMMOBILIARE.
4. IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ ESECUTIVE/CAUTELARI NELLA SEQUENZA SOPRA INDICATA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONCESSIONARIO COSTITUISCE GIUSTIFICATO MOTIVO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL COMUNE, FATTO SALVO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DERIVANTE DALL’EVENTUALE MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE/UTENTE, CHE NON POTRÀ IN OGNI CASO FORMARE OGGETTO DI RICHIESTA DI DISCARICO DA PARTE DELL’AFFIDATARIO».
CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE CAUTELARI/ESECUTIVI INDIVIDUATE NELLE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONO, SI EVIDENZIA CHE IL CRITERIO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ IVI INDICATA COSTITUISCE UNA SEQUENZA CHE L’AFFIDATARIO DOVRÀ SEMPRE RISPETTARE, SALVA DIVERSA PROCEDURA CONCORDATA CON IL COMUNE CREDITORE. IL PIGNORAMENTO MOBILIARE E IMMOBILIARE È PREVISTO COME ULTIMA AZIONE E DOVRÀ ESSERE SVOLTO, NEL RISPETTO DEI REQUISITI DETTATI PER LEGGE, NEL CASO LE PRECEDENTI AZIONI NON ABBIANO DATO ESITO POSITIVO O NON ABBIANO POTUTO ESSERE SVOLTE PER MANCANZA DI BENI AGGREDIBILI.
NELLA STESSA OTTICA DI TUTELA DEI COMUNI, È STATA INSERITA LA SANZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO CHE NON RISPETTI LE LINEE GUIDA DELINEATE AL COMMA 3, LIMITANDO LA PROPRIA ATTIVITÀ ALL’ISCRIZIONE DI FERMI AMMINISTRATIVI E A TENTATIVI DI PIGNORAMENTO MOBILIARE, SENZA AVERE PREVENTIVAMENTE DATO EVIDENZA ALL’ENTE DEL FATTO CHE LE PRECEDENTI AZIONI PREVISTE DAL CAPITOLATO NON ABBIANO DATO ESITO POSITIVO O NON ABBIANO POTUTO ESSERE SVOLTE PER MANCANZA DI BENI AGGREDIBILI (GIUSTIFICAZIONE).
13. all’art. 7 comma 4 del Capitolato Speciale è disposto che il Concessionario dovrà garantire l’integrazione del proprio programma gestionale con i softwares in uso da parte dei Comuni per lo svolgimento dell’attività di accertamento e di riscossione ordinaria delle entrate oggetto di affidamento, garantendo l’automatica estrazione dei dati relativi agli atti da riscuotere predisposti dai Comuni. trattandosi di un obbligo si chiede di rendere pubbliche le specifiche tecniche di ogni software in uso ai singoli Comuni;
L’ART. 7, COMMA 4 PREVEDE CHE «CON RIFERIMENTO AI CREDITI MATURATI SINO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019, IL COMUNE PROVVEDERÀ ALLA CONSEGNA DELLE LISTE DI CARICO ANCORA RISCUOTIBILI ENTRO QUATTRO MESI DALL’INIZIO DELLA CONCESSIONE O DELL’EVENTUALE PROROGA, OVVERO, PER LE SOMME DA RISCUOTERE CHE MATURERANNO DURANTE IL PERIODO DI CONCESSIONE, ENTRO IL TERMINE DI QUATTRO MESI DAL MANCATO VERSAMENTO, OVVERO DALL’INTERVENUTA DEFINITIVITÀ DELL’ATTO DA PORRE IN RISCOSSIONE.
A TAL FINE, IL CONCESSIONARIO DOVRÀ GARANTIRE L’INTEGRAZIONE DEL PROPRIO PROGRAMMA GESTIONALE CON I SOFTWARES IN USO DA PARTE DEI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE OGGETTO DI AFFIDAMENTO, GARANTENDO L’AUTOMATICA ESTRAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ATTI DA RISCUOTERE PREDISPOSTI DAI COMUNI».
PER AUTOMATICA ESTRAZIONE DEI DATI SI INTENDE CHE IL FILE ELABORATI DAI SINGOLI SOFTWARE IN USO AI COMUNI DEVONO ESSERE AUTOMATICAMENTE LETTI E IMPLEMENTATI DAL CONCESSIONARIO SENZA CHE I COMUNI DEBBANO PROVVEDERE A RIELABORAZIONI DEI FILE STESSI. A TAL FINE SI ALLEGANO DEI FILE TIPO ESTRAPOLATI DAI SOFTWARE.
14. Si chiede di indicare se all’art. 7 comma 8 del Capitolato Speciale il termine indicato è perentorio anche per quelle attività che sono ancora in corso (es. rateazioni, pignoramento c/o terzi, insinuazione al passivo, ecc.);
L’ART. 7, COMMA 8 STATUISCE CHE «ENTRO I DODICI MESI SUCCESSIVI ALLA CONSEGNA DELLE LISTE DI CARICO DA PARTE DEL COMUNE, IL CONCESSIONARIO, A CONCLUSIONE DI OGNI ATTIVITÀ, DOVRÀ PRESENTARE LE RELATIVE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ ED, ENTRO DODICI MESI DALLA PRESENTAZIONE DELLE STESSE, L’ENTE RICONOSCERÀ IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL CONCESSIONARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE».
LA DISPOSIZIONE RICHIAMATA NON TROVA APPLICAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ANCORA IN CORSO, OVE IL CONCESSIONARIO POSSA GIUSTIFICARE CHE L’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE È IN FASE DI SVOLGIMENTO, ANALOGAMENTE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 19 D.LGS. 112/1999.
IN TALE IPOTESI, LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE COMUNQUE TRASMESSA SE, ALLA SCADENZA DI TALE TERMINE, LE QUOTE SONO INTERESSATE DA PROCEDURE ESECUTIVE O CAUTELARI AVVIATE, DA CONTENZIOSO PENDENTE, DA ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE O TRANSAZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI IN CORSO, DA INSINUAZIONI IN PROCEDURE CONCORSUALI ANCORA APERTE, OVVERO DA DILAZIONI IN CORSO. IN TALE CASO, LA COMUNICAZIONE ASSUME VALORE INFORMATIVO E DEVE ESSERE INTEGRATA ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL’ANNO DI CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ IN CORSO, OVELA QUOTA NON VENGA INTEGRALMENTE RISCOSSA.
15. Si chiede di chiarire meglio l’art. 10 comma 5 del Capitolato Speciale in particolare, visto che rientra tra gli obblighi del Concessionario, l’aspetto economico-finanziario;
L’ART. 10, COMMA 5 PREVEDE CHE «IL COMUNE POTRÀ ALTRESÌ PROCEDERE ALLA CESSIONE DEI CREDITI TRIBUTARI A FAVORE DEL CONCESSIONARIO ISCRITTO ALL’ALBO DI CUI ALL’ART. 53 D.LGS. 446/1997, SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 76 L. 342/2000, A FRONTE DI UN CORRISPETTIVO CHE POTRÀ ESSERE DETERMINATO SULLA BASE DELLA MEDIA DEGLI INCASSI RILEVATI NELL’ULTIMO TRIENNIO IN RELAZIONE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA/FORZATA DI OGNI SINGOLA ENTRATA OGGETTO DI CESSIONE E CHE NON POTRÀ ESSERE IN OGNI CASO INFERIORE AL COMPENSO DI RISCOSSIONE OFFERTO DALLO STESSO CONCESSIONARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE FORZATA».
LA NORMA PREVEDE LA POSSIBILITÀ CHE I CREDITI AFFIDATI VENGANO CEDUTI AL CONCESSIONARIO, A CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICATE DALLO STESSO ARTICOLO: NONSI RITIENE POSSIBILE SPECIFICARE IN VIA PRELIMINARE ED IN MANIERA PIÙ DETTAGLIATA L’ASPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL’EVENTUALE CESSIONE, RISULTANDO LO STESSO CONNESSO ALLA MEDIA DEGLI INCASSI RELATIVI ALL’ULTIMO TRIENNIO DI ATTIVITÀ IN RELAZIONE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA/FORZATA DI OGNI SINGOLA ENTRATA OGGETTO DI CESSIONE.
16. con riferimento all’art. 11 lettera E del Capitolato Speciale di confermare che il Concessionario è obbligato, sempre e comunque, a costituirsi in ogni contenzioso instaurato dal contribuente (avanti ogni organo giurisdizionale ed in ogni grado di giudizio), avente ad oggetto anche il merito della pretesa creditoria così come stabilita dai singoli Comuni, sostenendo inoltre ogni tipo di spesa e/o onere derivante da tali contenziosi;
17. con riferimento all’art. 11 lettera E del Capitolato Speciale di confermare che qualora sia accertato avanti ogni organo giurisdizionale ed in ogni grado di giudizio, che la pretesa dei Comuni sia infondata nel merito degli atti da quest’ultimo emessi, che le spese e/o gli oneri derivante da tali contenziosi siano rimborsati al Concessionario; Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.
L’ART. 11, LETT. E. DEL CAPITOLATO DISCIPLINA L’ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO IN CAPO ALL’AFFIDATARIO E PREVEDE CHE:
1. IL CONCESSIONARIO STA IN GIUDIZIO PER GLI ATTI DI COMPETENZA, CON ONERI A SUO CARICO IN CASO DI SOCCOMBENZA, SENZA NULLA PRETENDERE DAI COMUNI. PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO IL CONCESSIONARIO SI AVVARRÀ DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DEI CUI ONERI SI FARÀ INTEGRALMENTE CARICO, ANCHE PER TUTTE LE ATTIVITÀ CHE ANDRANNO AD ESAURIRSI SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE;
2. IL CONCESSIONARIO È TENUTO A FORNIRE SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER CONSENTIRE L’EVENTUALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DA PARTE DEI COMUNI NEI GIUDIZI IN QUESTIONE;
3. L’ESITO DEL GIUDIZIO DEVE ESSERE COMUNICATO TEMPESTIVAMENTE AI COMUNI;
SI RITIENE CHE IL CONCESSIONARIO SIA SEMPRE TENUTO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PER DIFENDERE GLI ATTI DALLO STESSO ADOTTATI, AL FINE DI SALVAGUARDARE LA PRETESA IMPOSITIVA O PATRIMONIALE DELL’ENTE, IN PARTICOLARE OVE SIA BASATA SU ATTI DIVENUTI DEFINITIVI.
OVE L’ATTO EMESSO DAL CONCESSIONARIO SIA ILLEGITTIMO, LO STESSO POTRÀ DECIDERE DI NON COSTITUIRSI IN GIUDIZIO, ANNULLANDO L’ATTO EMESSO, FERMO RESTANDO CHE IN TALE IPOTESI – OVE L’ANNULLAMENTO DOVESSE PREGIUDICARE LA RISCOSSIONE DEL CREDITO DEL COMUNE – IL CONCESSIONARIO SARÀ TENUTO A RISPONDERNE NEI CONFRONTI DELL’ENTE.
OVE INVECE L’ATTO PRODROMICO ALLA RISCOSSIONE EMESSO DA PARTE DEL COMUNE DOVESSE RISULTARE ILLEGITTIMO (SALVO IL CASO IN CUI LO STESSO SIA COMUNQUE DIVENUTO DEFINITIVO PER MANCATA IMPUGNAZIONE), L’EVENTUALE ANNULLAMENTO DELL’ATTO EMESSO DAL COMUNE DOVRÀ ESSERE CONCORDATO CON L’UFFICIO COMPETENTE DELLO STESSO COMUNE PRIMA DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E, IN TUTTI I CASI IN CUI SIA POSSIBILE, DURANTE LA FASE DI RECLAMO/MEDIAZIONE, AL FINE DI EVITARE NON SOLO LE SPESE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO, MA ANCHE LA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE A FAVORE DEL RICORRENTE.